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Articolo 4

Consiglio

  • Il Consiglio attua le deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con esse, e con il presente Statuto, l'attività dell'Associazione. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri nominati ogni quattro anni dall'Assemblea, scelti tra i Soci esclusivamente laureati in Medicina e Chirurgia ed abilitati alla professione. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno, o più Consiglieri, gli altri provvedono alla cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate presso la sede sociale o altrove dal Segretario, su richiesta del Presidente o di qualsiasi membro del Consiglio. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, con facoltà di autorizzare o di compiere qualsiasi atto esso ritenga utile per il ragggiungimento o l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto gli atti che questo Statuto riserva in modo tassativo all'Assemblea.

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